Gli studenti iscritti ai Corsi di Studio appartenenti al vecchio ordinamento (D.M. 509/99) che intendono sostenere/verbalizzare gli esami devono richiedere l’apertura del relativo appello inviando un’e-mail alla Segreteria didattica del proprio Corso di Studi.
Responsabile appelli online: Dott.ssa Patrizia Agnello
Nella richiesta di apertura dell’appello, da effettuare entro e non oltre 20 giorni dalla data di svolgimento dell’esame, è necessario indicare:
1. Codice e titolo dell’insegnamento e del modulo
2. Nome del docente
3. Data dell’appello
Si ricorda che, per potersi iscrivere agli appelli, è necessario che i relativi corsi siano già presenti nel proprio Piano carriera.
Le Segreterie didattiche sono a disposizione per ulteriori informazioni e delucidazioni.
* Il Codice e il titolo dell’insegnamento e del modulo corretti possono essere recuperati dalla propria area riservata di Segreterie online, andando su “Piano carriera”.
Art. 10 - Esami e altre verifiche del profitto
1. Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine del periodo di erogazione delle attività,
secondo modalità pubblicate nei syllabi degli insegnamenti consultabili sul sito istituzionale del
corso di studi.
2. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di
assistenti per l’autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità.
Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l’uso degli ausili loro necessari. L’Università
garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato
specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente
della materia.
3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o pratici e ai sensi del Regolamento didattico
di Ateneo. Ai fini del superamento dell’esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30.
L’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla
valutazione unanime della Commissione d’esame.
4. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse. Nel
caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà
espresso la valutazione finale. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova
nell’appello successivo.
5. Allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la
prova nell’appello successivo, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dallo svolgimento
della prova precedente.
6. Gli esami e le valutazioni di profitto relativi alle attività autonomamente scelte dallo studente,
sono considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità.
7. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche,
nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l’inserimento nel
mondo del lavoro non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
8. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti
aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (corsi liberi
o extracurriculari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi
riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della
media dei voti degli esami di profitto.
9. I docenti hanno la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie durante il proprio
corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina. Il
ricorso a tali prove intermedie deve essere previsto e pubblicato su UniME ESSE3.
Art. 11 – Anticipo esami di profitto
1. Lo studente potrà chiedere l’anticipo fino a due esami di profitto per anno accademico, qualora
abbia già sostenuto tutti gli esami previsti per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti.
2. Lo studente che abbia già sostenuto tutti gli esami previsti nella prima semestralità del piano di
studio per il proprio anno di corso e tutti gli esami degli anni precedenti potrà altresì chiedere l’anticipo
fino a due esami per attività formative calendarizzate al secondo semestre del piano di studio
dell’anno di corso.
3. L'autorizzazione all'anticipo degli esami sarà concessa dal Direttore di Dipartimento e il conseguente
inserimento della disciplina sulla piattaforma UniME ESSE3 è subordinato all'accertamento,
da parte della competente struttura amministrativa, dei requisiti richiesti.
Art. 12 – Composizione delle Commissioni di esame
1 Le Commissioni d’esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore
del corso di laurea e sono composte da almeno due membri afferenti al settore scientifico
disciplinare della disciplina, dei quali uno deve essere il docente titolare dell’insegnamento.
2 Nel caso di attività formative a più moduli (insegnamenti integrati) la Commissione è composta
da un numero di docenti pari al numero di moduli appartenenti ai diversi settori scientifico disciplinari
di cui si compone l’attività formativa, uno dei quali è il docente responsabile dell’insegnamento
integrato. La valutazione complessiva del profitto dello studente non può, comunque, essere frazionata
in valutazioni separate sui singoli moduli.
3 Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente titolare del corso o, nel caso di attività
formative a più moduli, dal docente responsabile dell’insegnamento integrato. In caso di assenza o
di impedimento del Presidente, su proposta del Coordinatore di corso di laurea, il Direttore nomina
un sostituto.
4 Nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di Professori e/o Ricercatori dei settori
scientifico disciplinari della disciplina possono far parte della Commissione docenti a contratto e/o cultori della materia.
5 Il Direttore del Dipartimento stabilisce la data degli appelli delle diverse sessioni. Ogni eventuale
differimento della data d’inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto
dal Presidente della Commissione d’esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare
tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell’appello non può essere anticipata, fatto
salvo l’eccezione prevista al successivo art. 13 comma 3.
6 Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente
le norme contenute nel Regolamento didattico d’Ateneo.